Dovete smaltire toner esausti? Non conoscete bene la normativa? Ecco alcune informazioni sugli obblighi che riguardano lo smaltimento dei toner che potrebbero esservi utili:
Toner e cartucce inkjet giunti alla fine del loro ciclo vitale sono considerati rifiuti speciali secondo quanto riportato nel testo unico ambientale (pericolosi e non). Come tali quindi non possono essere gettati tra i rifiuti comuni. Vige per i singoli consumatori, per le aziende private e pubbliche l’obbligo, in quanto produttori di scarti, allo smaltimento.
Questa tipologia di rifiuto speciale rientra in due categorie: rifiuto speciale pericoloso e rifiuto speciale non pericoloso. Per entrambe le categorie il produttore originale deve aver apposto il codice CER identificativo (08 03 17 contente sostanze pericolose e 08 03 18 per tutti gli altri). Un rifiuto viene considerato pericoloso a seconda delle sostanze o polveri contenute.
I singoli consumatori (non possessori di partita IVA) assolvono all’obbligo gettando il toner presso le piattaforme ecologiche, i negozi autorizzati (solitamente quelli che effettuano le ricariche) e le Box (poste in prossimità di comuni, banche e enti pubblici).
Per quanto riguarda i possessori di IVA (liberi professionisti e Aziende pubbliche/private) l’assolvimento deve avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche. L’azienda pubblica/privata o il libero professionista risulta responsabile di tutto il ciclo di smaltimento fino al ricevimento della quarta copia del FIR (formulario identificativo del rifiuto) controfirmata dall’impianto di smaltimento che certifica la distruzione. Questi rifiuti non possono essere portati presso le piattaforme ecologiche del comune in quanto i rifiuti di attività produttive non sono ritenuti rifiuti urbani e la piattaforma non è in grado di gestirli. L’obbligo risulta lo stesso sia se il toner è stato acquistato sia se noleggiato.
È bene differenziare l’obbligo tra rifiuto speciale non pericoloso e pericoloso. In quanto il rifiuto speciale pericoloso richiede all’azienda un maggior onere:
Per i toner che non rientrano nella categoria rifiuti speciali pericolosi è sufficiente dotarsi della EcoBox (in cui devono essere messi solo rifiuti che rientrano in quella categoria) e effettuare lo smaltimento almeno una volta l’anno (sempre attraverso un ente specializzato con rilascio del FIR).
È responsabilità dell’azienda informarsi sull’ente a cui ci si è rivolti per lo smaltimento. È richiesto che l’ente sia iscritto all’albo, abbia licenza rilasciata dal ministero dell’ambiente e regolari autorizzazioni regionali. Un errore potrebbe portare un danno a livello di immagine e finanziario (multa amministrativa) considerato che l’onere dello smaltimento è incarico all’azienda per tutta la durata del processo.
In caso di trasgressione della normativa si rischia di incappare in sanzioni amministrative (da 2.600€ a 15.500€ per rifiuti speciali non pericolosi e da 15.500€ a 93.000€ per rifiuti speciali pericolosi) e sanzioni accessorie (sospensione da 1 mese ad 1 anno per l’amministratore o il responsabile dell’infrazione). Le sanzioni possono trasformarsi in penali in caso di reato.
Le aziende hanno la possibilità di esentarsi da questi obblighi, firmando un contratto di abbonamento con l’unica società italiana in grado di riciclare al 100% il rifiuto. Il servizio si chiama Zerozerotoner ed è gestito dalla BERG PHI SRL. È utile prestare attenzione nell’affidarsi al servizio zerozerotoner che è rilasciato da rivenditori autorizzati certificati da BERG. Nel servizio zerozerotoner oltre al passaggio degli obblighi sono inclusi la fornitura dei Box ecologici (00BOX) per la conservazione dei toner, il ritiro per lo smaltimento, il trasporto e lo smaltimento stesso. Il contratto dura un anno con possibilità di rinnovo.